IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 776, 17 giugno 1982, n. 475, 22 luglio 1983, n. 357, 4 agosto 1984, n. 517 e 9 aprile 1986, n. 124, con i quali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono stati variati i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui alla tabella A allegata alla stessa legge n. 990/1969; Vista la direttiva CEE del 30 settembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, la quale fissa i minimi di garanzia per i quali deve essere stipulata l'assicurazione e fa obbligo agli Stati membri - fra i quali l'Italia - nei quali sono in vigore massimali inferiori, di elevare gradualmente questi ultimi per portarli a livello di quelli fissati dalla direttiva stessa, entro il 31 dicembre 1990; Ritenuto che, nell'attuale situazione, occorre procedere alla variazione in aumento delle misure minime di garanzia per l'assicurazione obbigatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, cosi' come modificata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, n. 124; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta A decorrere dal 1 luglio 1990, le somme indicate nella tabella A allegata alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1986, n. 124, sono stabilite come segue: TABELLA A MINIMI DI GARANZIA PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STABILITI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE. a) Per i motoveicoli ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 200.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata non superiore a 150 c.c.; 1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000 per le cose e gli animali, per i motoveicoli di cilindrata superiore a 150 c.c.; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. b) Per le autovetture ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro, con limite di lire 300.000.000 per le cose e gli animali; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. c) Per gli autobus ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 4.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 500.000.000 per le cose e gli animali; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. d) Per le motocarrozzette da noleggio o ad uso pubblico, la somma assicurara non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000 per le cose e gli animali; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. e) Per gli autoveioli da noleggio o ad uso pubblico, i filoveicoli e i rimorchi destinati al trasporto di persone nonche' per gli autocarri adibiti eccezionalmente al trasporto di persone, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000 per le cose e gli animali, per i veicoli con un numero di posti non superiore a nove; 5.000.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 500.000.000 per le cose e gli animali, per i veicoli con un numero di posti superiore a nove; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. f) Per gli autoveicoli, filoveicoli e rimorchi per trasporto di cose, per il trasporto promiscuo di persone e di cose, per uso speciale e per trasporti specifici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000 per le cose e gli animali; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. g) Per i trattori stradali, i carrelli e le macchine operatrici, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro, con il limite di lire 300.000.000 per le cose e gli animali; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. h) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a diporto o ad uso privato, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.000.000.000 per ogni sinistro; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. i) Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore adibiti a servizio pubblico, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 1.500.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti non superiore a venti; 2.500.000.000 per ogni sinistro se trattasi di veicoli con numero di posti superiore a venti; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. l) Per l'assicurazione prevista all'art. 3 della legge, per gare e competizioni di qualsiasi genere, la somma assicurata non puo' essere inferiore a lire: 5.000.000.000 per ogni sinistro con il limite di lire 700.000.000 per le cose e gli animali; 700.000.000 per ogni persona danneggiata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1990 COSSIGA BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1990 Registro n. 10 Industria, foglio n. 17